TRIBUNALE DI COSENZA 
                          Sezione II civile 
 
    Il giudice, premesso che: 
        con atto di  citazione  datato  3  settembre  2009  Petramala
Franco e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza  hanno  convenuto
in giudizio dinanzi al  Tribunale  di  Cosenza,  tra  gli  altri,  il
senatore Antonio Gentile, per sentirlo condannare, in solido con  gli
altri  convenuti,  al  risarcimento  dei  danni,  quantificati  in  €
400.000,00 in  favore  del  Petramala,  in  €  600.000,00  in  favore
dell'Azienda, conseguenti a diffamazione a mezzo stampa; 
    In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il  dott.
Petramala  ha  lamentato  il   carattere   diffamatorio   di   alcune
pubblicazioni   contenenti   esternazioni   del   senatore    Gentile
riguardanti la nomina dell'attore a direttore  generale  dell'ASP  di
Cosenza e la gestione dell'azienda medesima: editoriale a  firma  del
senatore Gentile pubblicato il 30 luglio 2009 da «Il Quotidiano della
Calabria»;  comunicato  a  firma  dello  stesso  senatore  pubblicato
dall'ANSA in data 3 agosto 2009 e poi, in parte,  da  «Il  Quotidiano
della Calabria» in  data  4  agosto  2009;  editoriale  a  firma  del
senatore Gentile pubblicato su «Il Quotidiano della Calabria» del  28
agosto 2009; 
        relativamente al primo di detti articoli - editoriale del  30
luglio 2009 - titolato «Le gravi colpe  della  politica  sul  sistema
sanitario calabrese», le doglianze dell'attore riguardano le seguenti
affermazioni «... Ci sono due direttori, due  manager,  a  Cosenza  e
Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura
e' stato finanche candidato alle elezioni regionali, in spregio  alla
normativa vigente ... Sono  aumentati  gli  accreditamenti  e  si  e'
assistito a stabilizzazioni vergognose, di gente senza titolo e senza
arte che percepisce stipendi da dirigente dopo  essersi  autoassunta.
Scandali  sui  quali  la  magistratura  fara'  i   suoi   inevitabili
rilievi... E perche' mai un direttore generale senza alcun  requisito
continua  a  governare  nell'illegalita'  se  non  per  il  senso  di
impunita' che lo pervade?». 
    «Queste domande,  articolate  nella  forma  piu'  semplice,  sono
l'accusa di omissione che  io  rivolgo  politicamente  al  Presidente
Loiero. Un'omissione di  interventi  per  ripristinare  la  legalita'
laddove e' stata ferita, per annullare le  assunzioni  illegittime  e
per  sanare  le  discriminazioni  subite  per  fatti  politici,   per
verificare le centinaia di migliaia di euro che in  alcune  Asp  sono
volate via per autodetermine di direttori senza scrupolo, per  andare
a vedere come sono stati spesi i soldi della prevenzione  oncologica,
per evitare gli  intrecci  familiari  che  saranno  scoperti.  Questo
avrebbe dovuto e potuto fare il signor presidente. Non lo  ha  fatto,
almeno sinora. Ha lasciato al loro posto gli uomini  senza  titolo  e
non ha cambiato una sola  carta  di  quelle  sospette.  Potremmo  mai
lasciare a lui e ai suoi sodali il compito di risanare le falle della
nostra sanita?; 
        relativamente al comunicato ANSA del 3 agosto  2009,  poi  in
parte riportato in un articolo de «Il Quotidiano della Calabria»  del
4 agosto 2009, dal titolo «Gentile: Petramala sia rimosso»,  l'attore
ha lamentato la natura lesiva delle seguenti  affermazioni:  «...  La
eco data dal piu' importante giornale italiano e da altri  quotidiani
nazionali alla gestione clientelare  dell'Asp,  alle  autoassunzioni,
agli accreditamenti facili, alle spese folli e  alla  veridicita'  di
quanto piu' volte affermato dal centrodestra fa il paio con l'assenza
di requisiti del direttore generale. Noi chiediamo che si  interrompa
subito   questa   gestione   disastrosa   e   che    si    annullino,
successivamente,  tutti  gli  atti  illegittimi  che  hanno  prodotto
benefici per persone  senza  titoli  e  senza  diritti  e  che  hanno
dilatato ulteriormente la spesa sanitaria... Per questo  chiediamo  a
Loiero un sussulto d'orgoglio in attesa che  si  compia  il  percorso
istituzionale di verifica e di  controllo  a  livello  nazionale  che
vede, ogni giorno  di  piu'  e  anche  grazie  agli  apporti  forniti
dall'Asp di Cosenza, aggravare la posizione della sanita' calabrese»; 
        la portata diffamatoria dell'editoriale a firma del  senatore
Gentile pubblicato da «Il  Quotidiano  della  Calabria»  in  data  28
agosto 2009 e'  ricondotta  alle  seguenti  affermazioni:  «...  Ieri
Raitre Calabria ha illustrato la  vergogna  emblematica  di  Cetraro,
dove pochi  giorni  fa  una  bambina  e'  morta  improvvisamente.  Un
ospedale senza quadro elettrico, non a norma, con i rilievi formulati
dall'Arpacal ignorati sistematicamente. E' una  situazione  simile  a
quella  di  Trebisacce,  di  Cariati  e  di  altri  piccoli   centri.
Disattenzioni ed incurie che l'Asp di Cosenza, da 20 mesi,  ha  fatto
finta di non vedere, limitandosi a chiudere i reparti quando  avrebbe
dovuto e potuto intervenire strutturalmente. Leggere che Aziende  del
genere non spendono  un  euro  per  adempimenti  obbligatori  quando,
invece, buttano dalla finestra i soldi dei  cittadini  in  operazioni
vergognose e' deprimente. (...) Se una  delle  retoriche  commissioni
nominate si occupasse per esempio dei soldi  spesi  nella  cosiddetta
prevenzione  oncologica  in  Calabria  potrebbe   scoprire   doppioni
inutili, spese e gite romane di accoliti e collaterali effettuate  in
danno di una politica dell'attenzione che non esiste e non  porta  ad
avere, per esempio, un hospice  decente  per  i  pazienti  terminali.
(...) Manager senza titoli e senza requisiti,  protagonisti  peraltro
di violazioni aperte di legge,  lasciati  impunemente  a  gestire  un
territorio malato e  senza  alcuna  interlocuzione  degna  di  questo
nome»; 
        il  senatore  Gentile  ha  invocato  la   prerogativa   della
insindacabilita' ex art. 68, comma 1, Cost.; 
        previa separazione della domanda proposta dal dott. Petramala
in  confronto  del  parlamentare  dalle  altre,  il  Tribunale,   con
provvedimento  del  10/12  gennaio  2015  ha  dichiarato  sospeso  il
giudizio (al quale e' stato assegnato il nuovo numero  di  ruolo  218
del 2015), disponendo la trasmissione di copia degli atti  al  Senato
della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 140/03;  con
sentenza del 18/20 maggio 2015 ha definito il giudizio  relativamente
alla  domanda  proposta  dall'ASP  dichiarandone   l'estinzione   per
rinuncia agli atti ex art. 306 codice di procedura civile,  accettata
dal senatore Gentile; 
        il  Senato  della  Repubblica,   nel   corso   della   seduta
antimeridiana del 16 settembre  2015,  recependo  la  proposta  della
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari (doc. IV-ter  n.
7-A), ha dichiarato che il fatto oggetto del  procedimento  «concerne
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo
comma, della Costituzione»; 
        la difesa  della  parte  attrice  ha  quindi  sollecitato  la
sollevazione di conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. 
    Cio' premesso, precisato che non e' richiesta in questa sede  una
preventiva, sia  pur  sommaria,  valutazione  in  ordine  alla  reale
portata lesiva delle  dichiarazioni  esternate  dal  parlamentare  in
quanto l'eventuale anticipazione degli esiti del giudizio si porrebbe
in contrasto con l'effetto inibente che, alla luce  della  disciplina
recata dall'art. 3, legge n. 140/03, la delibera di  insindacabilita'
produce sulle attivita' giurisdizionali (Corte  cost.  numeri  39/12,
333/11, 334/11), si osserva quanto segue. 
    La   Giunta,   nella   proposta   approvata   con   delibera   di
insindacabilita' del 16 settembre 2015, ha ravvisato  l'esistenza  di
nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia in  oggetto  e  un
atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009 nel quale,  secondo
quanto si apprende dalla proposta  stessa,  il  senatore  Gentile  ha
sostenuto che il dott. Petramala non era in possesso dei requisiti di
legge per l'esercizio delle proprie funzioni, essendo stato candidato
alle elezioni regionali tenutesi nel distretto  nel  quale  svolge  i
propri compiti dirigenziali e che, al fine di consentire  la  propria
nomina a direttore  generale,  ha  reso  autocertificazioni  false  e
mendaci, volte a dichiarare il possesso di tale requisito di legge in
realta' insussistente. Nell'atto di sindacato ispettivo  -  si  legge
nella proposta della Giunta - il senatore Gentile ha  affermato:  «il
dottor Petramala continua (...) incredibilmente ad esercitare la  sua
funzione». 
    Il   Senato   della   Repubblica   ha   ritenuto   esservi    una
«corrispondenza  sostanziale  tra  le  dichiarazioni  contenute   nel
predetto atto e le opinioni espresse extra moenia,  relativamente  ai
manager "senza titoli" e assunti illegalmente». 
    Ha ritenuto  inoltre  «ravvisabile  il  rapporto  di  sostanziale
contestualita' tra opinioni espresse extra moenia e opinione espressa
nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009 in  quanto  lo
stesso, pur essendo successivo rispetto agli articoli di stampa,  era
tuttavia prevedibile, sulla base di elementi  "embrionali"  contenuti
nell'atto di  sindacato  ispettivo  del  28  luglio  2009  (anteriore
rispetto alle dichiarazioni di stampa)». 
    L'atto ispettivo del 16 settembre 2009 (al pari degli altri  pure
menzionati nella  proposta  di  Giunta)  e'  sottratto  alla  diretta
valutazione del Tribunale, in quanto  non  prodotto  in  giudizio,  e
neanche invocato dalla difesa  del  senatore  Gentile  a  motivazione
della eccepita insindacabilita'. 
    Dalla sintesi del suo contenuto riportata  nella  proposta  della
Giunta emerge comunque, ad avviso del Tribunale, l'insussistenza  del
nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attivita'
parlamentare. 
    Secondo le linee ermeneutiche adottate dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, detto nesso  presuppone  che  le  dichiarazioni
extra   moenia   possano   essere   identificate   come   espressione
dell'esercizio di attivita' parlamentare. 
    A tal fine e' necessario il concorso  di  due  requisiti:  a)  un
legame di ordine temporale fra l'attivita' parlamentare e l'attivita'
esterna, tale che questa venga ad assumere una finalita'  divulgativa
della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra  le
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli  atti  esterni,
al di la' delle formule letterali usate, non essendo sufficiente  ne'
un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica
parziale, ne' un mero «contesto politico» entro cui le  dichiarazioni
extra moenia possano collocarsi, ne',  infine,  il  riferimento  alla
generica attivita'  parlamentare  o  l'inerenza  a  temi  di  rilievo
generale, seppur dibattuti in Parlamento (tra le altre,  sentenza  n.
144 del 2015). Ritiene il Tribunale che nel caso di specie difetti in
primo luogo il legame temporale, in  quanto  le  espressioni  esterne
sono antecedenti all'attivita' parlamentare  ritenuta  rilevante  dal
Senato. 
    La Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  la  possibilita'  che
l'atto funzionale segua alle dichiarazioni  esterne,  entro  un  arco
talmente compresso  di  tempo  da  poter  affermare  la  «sostanziale
contestualita'» fra l'uno e le altre; tale, cioe', da  non  invertire
l'ordine logico, prima che  giuridico,  tra  atto  funzionale  e  sua
divulgazione. Ha negato, dunque, ad esempio,  la  ricorrenza  di  una
tale ipotesi in un caso in cui vi era uno  iato  temporale  di  dieci
giorni tra  la  dichiarazione  apparsa  sulla  stampa  e  l'attivita'
parlamentare (Corte cost. n. 221/06). 
    Nella specie, l'attivita' parlamentare valorizzata dal Senato  si
colloca a distanza di 48 giorni dalla  prima  esternazione  e  di  19
dall'ultima. 
    Non puo' dunque ritenersi sussistente, gia' per tale  motivo,  la
detta «sostanziale contestualita'». 
    Al  riguardo,  il  Senato  della  Repubblica,  dato  atto   della
risalenza delle  dichiarazioni  extra  moenia  ad  epoca  antecedente
all'atto ispettivo del 16 settembre 2009, ha  comunque  ravvisato  il
collegamento temporale assumendo  come  parametro  di  valutazione  i
principi enunciati da Corte costituzionale n. 335 del  2006,  secondo
cui «il rapporto  di  sostanziale  contestualita'  che  la  Corte  ha
ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra  esternazioni
extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare
la  dichiarazione  di  insindacabilita',  presuppone  che  l'atto  di
funzione sia gia' preannunciato nelle prime o prevedibile sulla  base
della specifica situazione, mentre non e' sufficiente la brevita' del
lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse al di fuori del
Parlamento e gli atti di funzione». 
    In  proposito,  il  Senato,  escluso  espressamente  che   l'atto
funzionale fosse preannunciato nelle esternazioni  extra  moenia,  ha
ritenuto,  come  gia'  sopra  anticipato,  che   esso   fosse   pero'
prevedibile. Cio', in quanto, in un precedente atto ispettivo del  28
luglio  2009,  il  senatore  Gentile,  nel   censurare   la   mancata
stabilizzazione di  un  addetto  stampa  «notoriamente  impegnato  in
politica con il Popolo della liberta'», aveva rilevato,  al  fine  di
sottolineare la posizione non imparziale del dirigente in  questione:
«il direttore generale dell'ASP di Cosenza, dottor Franco  Petramala,
ha addirittura costituito un movimento politico». 
    Ad avviso del Senato, «Il vocabolo "addirittura"  utilizzato  dal
senatore  Gentile  e  il  contesto  logico-sistematico  in   cui   la
dichiarazione e'  inserita  rendono  evidente  e  palese  la  valenza
fortemente  critica  della   dichiarazione   medesima   rispetto   al
querelante. Ma nel caso di specie a tale valenza critica si  aggiunge
anche una connessione  oggettiva  tra  tale  dichiarazione  e  quelle
riportate nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, con
le quali il senatore Gentile sostiene che il querelante non  aveva  i
requisiti per la  nomina  a  direttore  generale  proprio  a  seguito
dell'attivita' politica espletata  dallo  stesso  e  nella  specie  a
seguito di una sua candidatura alle elezioni regionali». 
    Tale valutazione non e' condivisibile. 
    Reputa  innanzitutto  il  Tribunale  che   il   requisito   della
prevedibilita', che secondo Corte costituzionale n.  335/06  consente
in linea di principio di ravvisare  il  nesso  funzionale  anche  tra
opinioni manifestate extra moenia ed atti tipici ad esse  successivi,
debba risultare dal tenore delle prime, eventualmente  valutato  alla
luce del contesto piu' ampio in cui si inseriscono, in modo tale  che
il collegamento tra  esse  e  la  successiva  attivita'  parlamentare
risulti palese all'esterno. Soltanto in  tal  caso  potrebbe  infatti
rinvenirsi nell'attivita' esterna quella «finalita' divulgativa»  che
consente di ravvisare il nesso funzionale. 
    In ogni caso, l'evidenziato, consistente distacco  temporale  tra
le esternazioni e l'atto funzionale  del  16  settembre  e'  tale  da
escludere l'ipotizzabilita' di detta finalita' divulgativa. 
    Inoltre, alcuna «connessione oggettiva»  e'  dato  ravvisare  tra
l'atto ispettivo del 28 luglio  2009  e  le  dichiarazioni  contenute
nell'atto ispettivo del 16 settembre 2009. Nel primo, infatti, vi  e'
un addebito di  imparzialita'  al  dott.  Petramala  per  la  mancata
stabilizzazione di un addetto stampa, «impegnato in politica  con  il
Popolo  della   liberta'»,   avvalorato   dall'avere   il   Petramala
«addirittura» fondato un movimento politico. La  censura  si  appunta
dunque  su  un'unica,  specifica   condotta   tenuta   nel   concreto
espletamento delle funzioni di direttore generale. 
    Il secondo atto ispettivo  ha  invece  ad  oggetto  la  tematica,
radicalmente  differente,  della  illegittimita'   della   nomina   a
direttore  generale  per  insussistenza  dei   requisiti   di   legge
(presumibilmente quelli di cui  all'art.  3,  comma  9,  del  decreto
legislativo n. 502/92), in ragione di una precedente candidatura  del
dott. Petramala alle elezioni regionali. 
    L'assenza di «connessione oggettiva» tra i due atti ispettivi  e'
decisiva, posto che proprio sulla base di essa il Senato ha  ritenuto
«configurabile il requisito della prevedibilita',  prefigurato  nella
sopracitata  sentenza  della  Corte  costituzionale».   Deve   dunque
concludersi  che  neanche  aderendo   all'interpretazione   estensiva
prospettata  da  Corte   costituzionale   n.   335/06   sussista   il
collegamento temporale. 
    Infine, ferme le considerazioni assorbenti che precedono in punto
di collegamento temporale, ritiene il Tribunale che difetti anche  il
requisito della corrispondenza contenutistica. 
    Come  gia'  sopra  evidenziato  attraverso  il   richiamo   della
giurisprudenza costituzionale, per  ritenere  l'esistenza  del  nesso
funzionale non  e'  sufficiente  che  tale  corrispondenza  sia  solo
parziale (in tal senso anche Corte costituzionale n. 334/11). 
    Nella specie, nell'atto ispettivo del  16  settembre  2009  viene
affrontata unicamente la tematica della insussistenza  dei  requisiti
di legge per la nomina del  dott.  Petramala  a  direttore  generale,
mentre le esternazioni che hanno dato luogo alla pretesa risarcitoria
hanno un contenuto piu'  ampio,  in  quanto  investono  vari  aspetti
dell'attivita' gestoria in concreto svolta dallo stesso  in  qualita'
di direttore generale  dell'ASP  cosentina  (assunzioni  illegittime,
sperpero di denaro, accreditamenti «facili», etc.). 
    Il carattere  parziale  della  corrispondenza  contenutistica  si
coglie gia' dalla  proposta  di  Giunta,  ove  si  consideri  che  la
relazione  di  «corrispondenza  sostanziale»  viene   affermata   con
riferimento alle sole opinioni espresse extra moenia  concernenti  «i
manager "senza  titoli"  e  assunti  illegalmente»,  tralasciando  il
raffronto con le ulteriori dichiarazioni. 
    Come detto,  il  Senato  ha  ravvisato  il  nesso  funzionale  in
particolare rispetto all'attivita' parlamentare del 16 settembre. 
    Quanto sin qui osservato  esimerebbe  dunque  da  ogni  ulteriore
considerazione.   Per   completezza,   appare   tuttavia    opportuno
evidenziare quanto segue. 
    Degli atti di sindacato ispettivo del 9 febbraio 2010  e  del  26
ottobre 2010, pure menzionati nella proposta  della  Giunta,  non  e'
riportato il contenuto.  Peraltro,  l'evidente  consistente  distanza
temporale dalle esternazioni in oggetto non consentirebbe comunque di
ravvisare alcun collegamento funzionale. 
    L'atto ispettivo del 28 luglio  2009  concerne  un'unica  vicenda
(mancata stabilizzazione di un addetto stampa) e pertanto i contenuti
dello stesso non sono sovrapponibili a quelli delle  esternazioni  in
oggetto, aventi una portata censoria piu' ampia e variegata. 
    Del resto,  l'avere  il  Senato  ancorato  il  nesso  funzionale,
giustificativo dell'insindacabilita', ad un atto parlamentare (quello
del 16 settembre 2009) successivo alle esternazioni, pur in  presenza
di un'attivita' tipica  antecedente  (quella  del  28  luglio  2009),
implica che sia stata esclusa qualsiasi corrispondenza contenutistica
tra  quest'ultima  e  le  dichiarazioni  extra  moenia;   altrimenti,
l'insindacabilita' delle esternazioni  sarebbe  stata  verosimilmente
fatta  discendere  dal  collegamento  con  la  precedente   attivita'
parlamentare del 28 luglio, alla quale esse erano piu'  vicine  sotto
il profilo temporale. 
    Nessuna rilevanza puo'  essere  infine  accordata  alla  «valenza
fortemente   critica»   della   dichiarazione   contenuta   nell'atto
ispettivo,   resa   palese    anche    dall'utilizzo    dell'avverbio
«addirittura», atteso che la semplice comunanza di finalita'  critica
non  e'  sufficiente,  in  base  ai  principi  sopra  richiamati,  ad
integrare la necessaria corrispondenza contenutistica  tra  attivita'
parlamentare e attivita' esterna. 
    Sulla  scorta  delle  considerazioni  che  precedono  ritiene  il
Tribunale che ricorrano le condizioni per sollevare il  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato  ai  sensi  dell'art.  134  della
Costituzione; conflitto da ritenersi ammissibile sia sotto il profilo
soggettivo, essendo questo Tribunale organo  competente  a  decidere,
nell'ambito    delle    funzioni    giurisdizionali    attribuitegli,
sull'asserita illiceita' delle  condotte  poste  a  fondamento  della
pretesa risarcitoria, sia sotto quello oggettivo,  trattandosi  della
lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente  garantite
in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per  inesistenza
dei relativi  presupposti,  del  potere  spettante  al  Senato  della
Repubblica di dichiarare l'insindacabilita' delle  opinioni  espresse
dai propri membri (tra le altre, Corte cost. n. 286/14, n. 139/16).